Art. 18.
(Organi del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione).

      1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è presieduto dal Ministro dell'istruzione. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un vicepresidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il vicepresidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

 

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      2. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione elegge altresì l'ufficio di presidenza.
      3. L'ufficio di presidenza è costituito da sette consiglieri eletti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nel suo seno.
      4. Al Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono assegnati, nei limiti delle dotazioni organiche, un dirigente dell'amministrazione dell'istruzione e tre funzionari dell'amministrazione dell'istruzione, di area C per le funzioni di segretario degli organi previsti nel presente capo e per sovrintendere ai servizi di segreteria.
      5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, è determinato, nei limiti delle dotazioni organiche, il numero del personale delle altre posizioni necessario per il funzionamento degli uffici del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.